Statuto dell'Accademia
Art. 5 – I Soci dell’Associazione.
Possono essere Soci tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. I Soci Ordinari sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Aggregati sono coloro che aderiscono all'Associazione, condividendone gli scopi, senza effettuare il pagamento della quota associativa e potranno mantenere tale condizione per mesi 6 (sei) dalla data di iscrizione. Tali soci non avranno accesso ai benefici riservati ai Soci Ordinari. I Soci Onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito con la loro opera alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
I Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi all’Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono inoltre far parte dell'Associazione altre Associazioni con scopi analoghi o complementari. Il Consiglio Direttivo ha facoltà d’istituire tra i Soci Ordinari speciali tipologie di associati, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate.
La quota associativa è disposta per anno solare, ed è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento non cedibile né trasmissibile. L’Associazione informa i propri associati di tutte le attività e dei progetti di sviluppo con l’invio gratuito di una pubblicazione che rappresenta l’organo ufficiale dell’Associazione.
Art. 6 – Cessazione del vincolo associativo.
La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per: -
  • il venir meno dei requisiti di cui all'Art. 5
  • mancato pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi straordinari
  • morte del Socio persona fisica o estinzione del Socio persona giuridica, associazione o società
  • l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di Soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.>
  • scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
Il Socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. La radiazione o le dimissioni comportano l’immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio.
Art. 7 – Espulsione dei Soci.
Il Socio può essere espulso per violazioni delle norme statutarie o altre gravi inadempienze. Le deliberazioni di espulsione sono adottate dal Consiglio Direttivo e contro di esse è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Socio espulso non ha alcun diritto sui beni dell’Asociazione non può ripetere le quote associative e i contributi già versati e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.
Art. 8 – Soci: diritti e doveri.
Tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi all’Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che deve essere approvato dall’Assemblea Generale. La quota non è trasmissibile, se non a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 9 - Sanzioni.
Fermo quanto previsto dall’Art. 7, le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo sono:
  • la deplorazione scritta
  • la sospensione, che impedisce la partecipazione all’attività degli Organi.
Il Socio non può essere sospeso se non dopo aver presentato, su invito del Consiglio Direttivo, le proprie difese. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione dell’invio il Consiglio Direttivo può comminare il provvedimento di sospensione.

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