Art. 5 – I Soci dell’Associazione.
Possono essere Soci tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte
dell'Associazione le persone fisiche e le persone
giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione
all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal
Consiglio Direttivo.
I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci
Aggregati e Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro
che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione. I Soci Ordinari sono persone,
enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta
la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Aggregati sono
coloro che aderiscono all'Associazione, condividendone
gli scopi, senza effettuare il pagamento della quota
associativa e potranno mantenere tale condizione per mesi
6 (sei) dalla data di iscrizione. Tali soci non avranno
accesso ai benefici riservati ai Soci Ordinari. I Soci
Onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano
contribuito con la loro opera alla costituzione e allo
sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e
sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote
o il contributo associativo non è trasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
soggetta a rivalutazione.
I Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi
all’Associazione, hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione. È esclusa ogni limitazione al rapporto
associativo in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. Possono inoltre far
parte dell'Associazione altre Associazioni con scopi
analoghi o complementari. Il Consiglio Direttivo ha
facoltà d’istituire tra i Soci Ordinari speciali
tipologie di associati, deliberandone i particolari
diritti e gli importi delle relative quote differenziate.
La quota associativa è disposta per anno solare, ed è
dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di
ammissione o del rinnovo. Ad ogni Socio viene rilasciata
la tessera associativa di riconoscimento non cedibile né
trasmissibile. L’Associazione informa i propri
associati di tutte le attività e dei progetti di sviluppo
con l’invio gratuito di una pubblicazione che
rappresenta l’organo ufficiale
dell’Associazione.
Art. 6 – Cessazione del vincolo
associativo.
La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per: -
- il venir meno dei requisiti di cui all'Art. 5
- mancato pagamento della quota associativa e degli
eventuali contributi associativi straordinari
- morte del Socio persona fisica o estinzione del
Socio persona giuridica, associazione o società
- l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di
Soci che per aver contravvenuto agli obblighi del
presente Statuto o per altri motivi rendessero
incompatibile la loro presenza tra gli iscritti
dell'Associazione.>
- scioglimento dell’Associazione, deliberato
dall’Assemblea Straordinaria.
Il Socio che intenda recedere dalla Associazione
deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi
prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è
associato. Il Socio dimissionario non ha diritto al
rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti
per l'esercizio in corso. La radiazione o le dimissioni
comportano l’immediata decadenza di ogni diritto
già acquisito dal Socio.
Art. 7 – Espulsione dei Soci.
Il Socio può essere espulso per violazioni delle norme
statutarie o altre gravi inadempienze. Le deliberazioni
di espulsione sono adottate dal Consiglio Direttivo e
contro di esse è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Il Socio espulso non ha
alcun diritto sui beni dell’Asociazione non può
ripetere le quote associative e i contributi già versati
e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al
periodo di durata del rapporto associativo che non abbia
ancora corrisposti.
Art. 8 – Soci: diritti e doveri.
Tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi
all’Associazione, hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione. Il diritto di voto non può
essere escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa. I Soci si impegnano ad
osservare il presente Statuto. Si impegnano pure a dare
la loro collaborazione all'Associazione per la
realizzazione dei suoi fini. L'Associazione può
utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per
il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche
soltanto previo assenso degli interessati.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti
sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla
Associazione.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui
importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione che deve essere approvato
dall’Assemblea Generale. La quota non è
trasmissibile, se non a causa di morte, e non è
rivalutabile.
Art. 9 - Sanzioni.
Fermo quanto previsto dall’Art. 7, le sanzioni
applicabili dal Consiglio Direttivo sono:
- la deplorazione scritta
- la sospensione, che impedisce la partecipazione
all’attività degli Organi.
Il Socio non può essere sospeso se non dopo aver
presentato, su invito del Consiglio Direttivo, le proprie
difese. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione
dell’invio il Consiglio Direttivo può comminare il
provvedimento di sospensione.
Sede della Segreteria Nazionale (dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00)
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20139 Milano
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