Statuto dell'Accademia
Art. 23 - Sedi Periferiche.
Su richiesta di un significativo numero di Soci o la dove si dimostri necessario, può essere costituita una Sede Periferica. Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Organo della Sede Periferica è il Comitato Operativo che nomina nel proprio ambito un Presidente. Le Sedi Periferiche non possono promuovere autonomamente alcuna iniziativa o manifestazione in nome e per conto dell’Associazione se non con la preventiva autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Entrate dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
  • tasse di iscrizione e quote annuali di Associazione
  • proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi
  • dai contributi annui ordinari
  • da eventuali contributi straordinari
  • donazioni e lasciti
  • rimborsi
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea Generale dei Soci, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. L’Assemblea delibera sulla utilizzazione di tali proventi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Art. 25 – Durata del periodo di contribuzione.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27 – Esercizio Sociale.
L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 28 - Scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione può esser sciolta con dell'Assemblea Straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti legalmente espressi. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicata la destinazione del patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto sarà tutto erogato, sentito l’organismo di controllo, ad enti associativi aventi scopi analoghi a quelli dell’Associazione, o per pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente, a seconda della deliberazione della rispettiva Assemblea Generale, esclusa sempre per una divisione fra i Soci.
Art. 29 - Finale di rinvio.
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Sede della Segreteria Nazionale (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)
Accademia Nazionale di Mountain Bike, Via G. Avezzana, 1 20139 Milano
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