Art. 23 - Sedi Periferiche.
Su richiesta di un significativo numero di Soci o la dove
si dimostri necessario, può essere costituita una Sede
Periferica. Ogni sede periferica, in armonia con lo
Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà
operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
Organo della Sede Periferica è il Comitato Operativo che
nomina nel proprio ambito un Presidente. Le Sedi
Periferiche non possono promuovere autonomamente alcuna
iniziativa o manifestazione in nome e per conto
dell’Associazione se non con la preventiva
autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Entrate
dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- tasse di iscrizione e quote annuali di
Associazione
- proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a
terzi
- dai contributi annui ordinari
- da eventuali contributi straordinari
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e
produttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote
di associazione annuale, stabilite dal Consiglio
Direttivo ed approvate dall’Assemblea Generale dei
Soci, e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. I proventi
derivanti da attività commerciali o produttive marginali
sono inseriti in apposita voce del bilancio.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione di tali
proventi in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
Art. 25 – Durata del periodo di
contribuzione.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno
solare in corso qualunque sia il momento
dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell’Associazione è tenuto al pagamento del
contributo sociale per tutto l’anno solare in
corso.
Art. 26 – Divieto di distribuzione degli
utili.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art. 27 – Esercizio Sociale.
L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la
tenuta della contabilità dell’Associazione è
affidata al Segretario Generale secondo le direttive del
Presidente. Il Consiglio Direttivo deve redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio
preventivo e consuntivo deve essere approvato
dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di
aprile. Esso deve essere depositato presso la sede
dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta
per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 28 - Scioglimento
dell’Associazione.
L’Associazione può esser sciolta con dell'Assemblea
Straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi
dei voti legalmente espressi. Nella deliberazione di
scioglimento deve essere indicata la destinazione del
patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento
dell’Associazione, l’attivo netto sarà tutto
erogato, sentito l’organismo di controllo, ad enti
associativi aventi scopi analoghi a quelli
dell’Associazione, o per pubblica utilità nel
rispetto della normativa vigente, a seconda della
deliberazione della rispettiva Assemblea Generale,
esclusa sempre per una divisione fra i Soci.
Art. 29 - Finale di rinvio.
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa
rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Sede della Segreteria Nazionale (dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00)
Accademia Nazionale di Mountain Bike, Via G. Avezzana, 1
20139 Milano
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