Statuto dell'Accademia
Art. 20 – Presidente.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci e ha la legale rappresentanza dell’Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per l’Associazione e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti i Soci danno anche singolarmente a lui mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i Soci, sia contro i terzi, quando ritenga che l’interesse di essi mandanti lo richieda e l’autorizzano a rilasciare procure generali e speciali ad altri mandatari da lui scelti per far valere dette azioni in giudizio. Nell'espletamento degli affari aventi carattere d'urgenza il Presidente potrà assumere autonomamente decisioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni e può essere rieletto. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione all’Associazione. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce al Vice-Presidente o ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Le facoltà tutte del Presidente s’intendono, in sua mancanza, senz’altro devolute al Vice Presidente e in mancanza anche di questo al Membro più anziano dell’Associazione. Tali facoltà potranno anche essere dal Presidente delegate, singolarmente o collettivamente, sia ai Vice Presidenti, sia ad altri Membri del Consiglio.
Art. 21 – Giunta Esecutiva: composizione e competenze.
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione all’Associazione. Esso ha il compito di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo e di compiere gli atti di ordinaria amministrazione. La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente quando questi ne avvisi la necessità, con avviso di convocazione da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In casi di eccezionale urgenza, la Giunta Esecutiva potrà essere convocata telegraficamente o tramite telefax. Essa è, comunque, validamente costituita anche in assenza di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i membri. Degli atti della Giunta Esecutiva è tenuta verbalizzazione, sottoscritta dal Presidente. Delle riunioni della Giunta Esecutiva verrà data notizia anche ai membri del Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.
Art. 22 – Segretario Generale.
Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per quattro anni. Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari e provvede alla firma della corrispondenza corrente. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli altri organi collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli organi dell’Associazione a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito. Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’Associazione.

Sede della Segreteria Nazionale (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)
Accademia Nazionale di Mountain Bike, Via G. Avezzana, 1 20139 Milano
Telefono: 02/55211039 Telefax: 02/55213793 Mobile: 335-8217944