Statuto dell'Accademia
Art. 10 - Organi Sociali.
Sono Organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea Generale dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • La Giunta Esecutiva
  • il Segretario Generale
  • le Sedi Periferiche
Art. 11 - Doveri.
Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie e devono assolvere con lealtà e probità i propri incarichi, osservando la diligenza da questi richiesta. Sono responsabili nei confronti dell’Associazione per i danni ad essa cagionati in violazione degli obblighi.
Art. 12 – Incompatibilità.
Le cariche ricoperte nell’ambito dell’Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di Partito o di Movimento Politico. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell’Associazione. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dall’Associazione.
Art. 13 - Assemblea Generale dei Soci: definizione.
L'Assemblea Generale dei Soci è il momento fondamentale di confronto, è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione ed è quindi sovrana, assicurando la corretta gestione dell'Associazione stessa. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun Socio maggiorenne, munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare non più di un altro Socio.
Art. 14 - Assemblea dei Soci: composizione e convocazione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea, così validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, i quali sono vincolati alle decisioni assunte. La convocazione di tutti i Soci è fatta a mezzo lettera, telefax, o altro mezzo idoneo, inclusi gli organi istituzionali di comunicazione dell’Associazione, almeno 30 giorni prima della data.
Art. 15 – Assemblea Generale dei Soci: competenze.
All'Assemblea Generale partecipano tutti i Soci, i quali, se iscritti da almeno tre mesi all’Associazione, hanno diritto al voto. L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
  • eleggere il Consiglio Direttivo
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo
  • apportare eventuali modifiche allo Statuto
  • altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci.
L'Assemblea Straordinaria:
  • delibera sulle modifiche dello Statuto
  • delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione
  • altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci.
Art. 16 - Assemblea Generale dei Soci: delibere e votazioni.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest’ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione all’Associazione. All'apertura di ogni seduta il Presidente incarica il Segretario Generale di redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario stesso e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari. Alle votazioni si procede per alzata di mano, a meno che due terzi dei Soci aventi diritto al voto chieda la votazione a scrutinio segreto. I Soci riuniti in Assemblea possono proporre di modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi e lo spirito dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria dei Soci nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.
Art. 17 - Consiglio Direttivo: composizione.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, inclusi i membri di diritto, vale a dire il Presidente e il Vice-Presidente dell’Associazione. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. La carica di consigliere è gratuita. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Per la nomina del Presidente occorre che siano presenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio provvedono a sostituirli le Assemblee che li hanno nominati. Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive non giustificate dalle sedute di Consiglio viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente dell’associazione ratificato dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Art. 18 - Consiglio Direttivo: convocazione.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno quattro volte l’anno, o nel caso in cui lo richiedano almeno i due terzi dei componenti. La convocazione dovrà essere inviata tramite lettera, telefax o altro mezzo idoneo da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione e contenente l’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo deve, comunque, ritenersi validamente convocato, anche in assenza di formale invito, qualora all'adunanza siano presenti tutti i membri. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate su apposito libro scritto dal Segretario Generale.
Art. 19 - Consiglio Direttivo: competenze.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria:
  • redige, approva e gestisce i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci
  • ratifica le deliberazioni del Presidente, emana norme e regolamenti in base agli indirizzi dell'Assemblea
  • propone argomenti da sottoporre al voto delle Assemblee ordinaria e straordinaria
  • designa i rappresentanti dell'Associazione in organismi di categoria a carattere internazionale ed in altri organi che lo richiedano
  • fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
  • decide sugli investimenti patrimoniali
  • stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione, da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione
  • delibera sull'ammissione dei Soci
  • decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi
  • stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità
  • conferisce e revoca procure
  • promuove tutte le iniziative ritenute idonee al conseguimento dei fini sociali.

Sede della Segreteria Nazionale (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)
Accademia Nazionale di Mountain Bike, Via G. Avezzana, 1 20139 Milano
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